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Sez. 5, Sentenza n. 23123 del 09/03/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 229187 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreti di proroga - Riesposizione delle ragioni che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni alla Procura - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229187-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 267, comma terzo, cod. proc. pen.), sono provvedimenti preordinati solo a differire nel tempo la durata delle intercettazioni in corso, mentre le modalità esecutive delle captazioni debbono rimenere quelle originarie; di conseguenza non è necessario riesporre le ragioni di indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo né sia dedotta una sopravvenuta disponibilità della strumentazione in uso alla Procura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)