Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220094 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Operazioni eseguite mediante impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - Proroga della durata - Ulteriore decreto attuativo del P.M. con motivazione circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso ad apparati esterni - Necessità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)