Sez. 3, Sentenza n. 1969 del 04/06/1969 (Rv. 341153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO A MARGINE O IN CALCE AL RICORSO - MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO A MARGINE O IN CALCE AL RICORSO - MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
La mancata indicazione, nella procura generale rilasciata ai sensi degli artt. 83, comma terzo, e 365 cod.proc.civ., della qualita rappresentativa di chi l'ha conferita, non rende nullo ne inammissibile il ricorso, in margine o in calce al quale essa e apposta, quando nel ricorso, cui la procura inerisce, quella qualita risulti precisata e quando non si contesti che il sottoscrittore della procura sia la persona che ne e investita. (V. 591-68, massima n.331717).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)