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Sez. 2, Sentenza n. 5678 del 19/10/1988 (Rv. 460215 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DEBITO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460215-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DEBITO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE - PERSISTENZA.*

In forza del provvedimento di distrazione delle spese, il debito del soccombente verso il procuratore dell'altra parte si affianca, in via alternativa, a quello del cliente, e rimane integra la facoltà del procuratore di rivolgersi a questo ultimo, se lo ritenga più conveniente, con salvezza del diritto del cliente di farsi rimborsare dalla controparte soccombente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)