Sez. 2, Sentenza n. 5678 del 19/10/1988 (Rv. 460215 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DEBITO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE - PERSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DEBITO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE - PERSISTENZA.*
In forza del provvedimento di distrazione delle spese, il debito del soccombente verso il procuratore dell'altra parte si affianca, in via alternativa, a quello del cliente, e rimane integra la facoltà del procuratore di rivolgersi a questo ultimo, se lo ritenga più conveniente, con salvezza del diritto del cliente di farsi rimborsare dalla controparte soccombente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)