Sez. 2, Sentenza n. 9097 del 07/07/2000 (Rv. 538313 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Debito del cliente nei confronti del difensore - Persistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod.proc.civ.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo, ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)