Sez. L, Sentenza n. 6278 del 10/07/1997 (Rv. 505897 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Domanda di condanna generica e domanda di accertamento - Presupposti rispettivi - Violazione del diritto - Contestazione dell'esistenza di un diritto - Sentenza di condanna generica - Funzione - Mancanza del presupposto per emanarla - Autonomo interesse all'accertamento del diritto - Insussistenza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA
A differenza dell'azione di mero accertamento, il cui presupposto è costituito non già dalla violazione di un diritto ma dalla contestazione della sua esistenza, l'azione di condanna generica, benché rivolta all'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno e non di un fatto che abbia già prodotto un danno effettivo, presuppone una esigenza di tutela determinata dalla violazione di un diritto. Ne consegue che, una volta esperita un'azione di condanna, ancorché generica, l'accertamento del diritto è meramente strumentale alla pronunzia, cosicché, qualora non sussistano i presupposti per emanarla, non è configurabile un autonomo interesse al mero accertamento del suddetto diritto. Pertanto va escluso l'interesse del lavoratore all'accertamento giudiziale del diritto al computo di determinate indennità nel trattamento di malattia ove non sia provata l'assenza per malattia nel periodo di vigenza delle norme istitutive delle detta indennità (Nella specie trattavasi dell'accordo nazionale del 1981 per i dipendenti da imprese esercenti pubblici trasporti e dell'accordo aziendale del 1979 per i dipendenti dell'Azienda Consortile Trasporti pubblici di Napoli).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)