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Sez. L, Sentenza n. 3731 del 25/07/1978 (Rv. 393251 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA GIORNALIERA DI MALATTIA - SPETTANZA AI PENSIONATI - ESCLUSIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - DEROGHE EX ART 2 DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'INAM ED EX ART 7 E 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO DEL 3 GENNAIO 1939 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393251-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA GIORNALIERA DI MALATTIA - SPETTANZA AI PENSIONATI - ESCLUSIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - DEROGHE EX ART 2 DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'INAM ED EX ART 7 E 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO DEL 3 GENNAIO 1939 - INSUSSISTENZA.*

Il principio contenuto nell'art 3 della legge 4 agosto 1955 n 692 secondo cui l'indennita giornaliera di malattia non spetta ai pensionati come non puo essere derogato dall'art 2 del regolamento delle prestazioni economiche dell'INAM, attesa la mancata previsione legislativa di una diversa disciplina regolamentare di tale materia, cosi non e derogato dagli artt 7 e 30 del contratto collettivo corporativo del 3 gennaio 1939 - tuttora in vigore per effetto dell'art 43 del dllt 23 novembre 1944 n 369 - e di contenuto sostanzialmente analogo al citato art 2 del regolamento dell'INAM.Seppure, infatti, l'art 6 della legge 11 gennaio 1943 n 138, istitutiva dell'INAM, ha legittimato la disciplina collettiva a determinare limiti, misura e modalita di concessione di talune prestazioni assistenziali, tra cui anche l'indennita di malattia dovuta dall'istituto e quindi anche a modificare, astrattamente, il regime di tale indennita per i pensionati, le richiamate Disposizioni del contratto collettivo corporativo hanno lo scopo di non lasciare privo di assistenza il lavoratore licenziato o dimissionario o sospeso dal lavoro in caso di malattia che lo colga prima della ripresa di una nuova attivita lavorativa, ma non riguardano il pensionato che non abbia iniziato un nuovo lavoro o non abbia almeno manifestato l'intento di dedicarvisi.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 692 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)