diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7670 del 16/10/1987 (Rv. 455554 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA - DIRITTO DEI PENSIONATI AMMALATISI ENTRO DUE MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455554-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA - DIRITTO DEI PENSIONATI AMMALATISI ENTRO DUE MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*

Il principio contenuto nell'art. 3 della legge n. 692 del 1955, secondo cui l'indennità giornaliera di malattia non spetta ai pensionati, non è derogato dagli artt. 7 e 30 CCNL 30 gennaio 1939 (tuttora in vigore ex art. 43 d.l.lt. 23 novembre 1944 n. 369) che attribuisce l'indennità suddetta ai lavoratori licenziati, dimissionari o sospesi dal lavoro, in caso di malattia che li colga prima della ripresa dell'attività lavorativa, ma quando non siano ancora trascorsi due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, atteso che tale normativa speciale riguarda soltanto i lavoratori momentaneamente privi di attività lavorativa e persegue la finalità di non lasciare comunque questi ultimi privi di assistenza. Pertanto l'indennità di malattia non spetta ai pensionati - salvo che abbiano ripreso una attività lavorativa - anche se si ammalino entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo con diritto a pensione. (V 4627/83, mass n 429506; (V 3731/78, mass n 393251).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 04/08/1955 num. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)