Sez. L, Sentenza n. 526 del 22/01/1981 (Rv. 411009 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DIRIGENTI D'AZIENDA - RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO PRESSO L'INPDAI DEI PRECEDENTI PERIODI DI CONTRIBUZIONE PRESSO L'INPS - RICHIESTA DI RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DIRIGENTI D'AZIENDA - RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO PRESSO L'INPDAI DEI PRECEDENTI PERIODI DI CONTRIBUZIONE PRESSO L'INPS - RICHIESTA DI RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il dirigente d'azienda iscritto all'INPDAI che, avvalendosi della facolta concessa dall'art 5 della legge 15 marzo 1973 n 44, abbia richiesto che siano riconosciuti validi, ai fini della Determinazione dell'anzianita contributiva presso l'INPDAI e delle corrispondenti prestazioni, i precedenti periodi coperti da contribuzione nella Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, non puo ottenere dall'INPS il riscatto del corso legale di laurea ove abbia presentato la relativa domanda in data precedente la richiesta di ricongiunzione presso l'INPDAI ma successiva al primo giorno del mese nel corso del quale tale ricongiungimento ha effetto a norma dell'art 4 del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 luglio 1973, per la Mancanza del requisito della iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria richiesto dall'art 50 della legge 30 aprile 1969 n 153.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 50, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM 07/07/1973 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)