Sez. L, Sentenza n. 6418 del 17/12/1985 (Rv. 443498 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INPDAI - DIRIGENTI ISCRITTI CON ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE - FACOLTÀ DI RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE NELLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DECORRENZA DEL RICONOSCIMENTO - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INPDAI - DIRIGENTI ISCRITTI CON ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE - FACOLTÀ DI RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE NELLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DECORRENZA DEL RICONOSCIMENTO - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA - RILEVANZA.*
La facoltà prevista dall'art. 5 della legge n. 44 del 1973, per i dirigenti iscritti all'INPDAI con almeno cinque anni di contribuzione, di ottenere che siano riconosciuti validi - ai fini della Determinazione dell'anzianità contributiva presso il suddetto ente - anche i periodi coperti da contribuzione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è soggetta alle norme regolamentari poste con d.m. 7 luglio 1973, emanato in esecuzione del disposto dell'art. 4 della legge citata; pertanto il riconoscimento di tale ricongiungimento dei due periodi contributivi è operativo - non già retroattivamente - bensì - come previsto dall'art. 4 del d.m. cit. - solo dal primo giorno del mese nel corso del quale l'interessato abbia presentato rituale richiesta all'i.N.P.d.a.I. (V 7380/83, mass n 431972; (V 526/81, mass n 411009).*
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM 07/07/1973 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)