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Sez. 1, Sentenza n. 2919 del 24/09/1990 Cc. (dep. 12/11/1990) Rv. 185726 - 01

ARMI - IN GENERE - REATI CONCERNENTI LE ARMI - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ ANCHE PER LE CONTRAVVENZIONI - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185726-01

ARMI - IN GENERE - REATI CONCERNENTI LE ARMI - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ ANCHE PER LE CONTRAVVENZIONI - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

In materia di armi, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, per il disposto dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., la confisca è obbligatoria per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi. La confisca non è preclusa neppure nell'ipotesi di Estinzione per amnistia del reato, una volta accertato che le armi appartengono all'imputato. (V mass n 177820; (Conf mass n 180795).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)