Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 26/10/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177820 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO - CONSEGUENZE.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO - CONSEGUENZE.*
Il principio, desumibile dal comb. Disp. Degli artt. 210 e 236 cod. pen., secondo il quale l'Estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, si riferisce solo alle cose oggettivamente criminose, a quelle cioè di cui sono vietati in modo assoluto la fabbricazione, l'uso, la detenzione, il porto o l'alienazione. (nella specie, amnistiato il reato di porto abusivo di arma comune da sparo, si è ritenuta insuscettibile di confisca l'arma in sequestro, risultante regolarmente denunciata all'autorità di polizia). (V mass n 176396; (V mass n 170712; (V mass n 161023; (V mass n 158839; (V mass n 156236).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)