Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1588 del 23/01/2018 (Rv. 647102 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali "prima casa" - Omesso trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall'acquisto - Forza maggiore - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", è consentito il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente qualora il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva riconosciuto l’esimente della forza maggiore per il ritardo connesso ai lavori di costruzione e al completamento dell’"iter" per il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)