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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26328 del 19/10/2018 (Rv. 651435 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali "prima casa" - Omesso trasferimento della residenza nel termine previsto - Forza maggiore - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651435-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto insussistente l'esimente nell'ipotesi di destinazione della contribuente ad una scuola del Nord Italia, in considerazione della prevedibilità di tale circostanza per i soggetti che iniziano a svolgere l'attività di insegnamento).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)