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Sez. 4, Sentenza n. 42588 del 03/11/2011 Cc. (dep. 18/11/2011) Rv. 251116 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O IMPRESE | Presupposti di operatività - Fattispecie: Sospensione temporanea dall'esercizio della professione medica.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251116-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O IMPRESE

Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al "quantum" di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)