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Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 03/05/2018 Cc. (dep. 14/06/2018) Rv. 273084 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O IMPRESE | Reato colposo - Pericolo di reiterazione del reato - Desumibilità dalla condotta successiva al fatto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273084-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O IMPRESE

In tema di applicazione di misure interdittive all'indagato per omicidio colposo per colpa professionale, il giudice, può desumere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato anche dalla condotta tenuta dall'indagato nel caso concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale per il riesame che, con riferimento alla misura interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio della professione medica, aveva desunto il pericolo di reiterazione del reato dalla manifestata pervicacia dell'indagato nell'applicare la terapia omeopatica, anziché antibiotica, rivelatasi inidonea a evitare la morte di un bambino, in assenza di significativi miglioramenti delle condizioni del paziente, e dalla mancanza di un vaglio critico manifestata dall'indagato dopo il fatto in ordine alla convinzione di una superiorità della medicina omeopatica rispetto a quella tradizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)