Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 10/08/1963 (Rv. 263491 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IN CAUSE INSCINDIBILI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IN CAUSE INSCINDIBILI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI.*
Il regolamento di Competenza su istanza di parte e un vero e proprio mezzo di impugnazione, al quale sono pertanto applicabili le regole sulle impugnazioni in generale, sempre che esse non siano incompatibili con la disciplina particolare disposta dalla legge per il relativo procedimento. Nessuna incompatibilita ricorre per le Disposizioni sull'integrazione del contraddittorio, nelle cause inscindibili, dettate dall'art 331 cod proc civ' peraltro, non deve farsi luogo all'integrazione qualora non si verifichi un'ipotesi di inscindibilita di cause, ne per motivi sostanziali ne per motivi processualì cosi, nel caso in cui sia stata dedotta in giudizio un'obbligazione solidale, non determinando la solidarieta inscindibilita della causa proposta nei confronti dei debitori. (V 2090/56, 1527/56 ord 18/11/50, contra 2536/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)