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Sez. 1, Sentenza n. 3083 del 26/05/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211149 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Art. 294 cod. proc. pen. come risultante dopo la sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale - Applicabilità all'imputato tratto a giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211149-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Allorché la fase procedimentale in cui si deve procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., come modificata dalla sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale (per essere l'imputato medesimo già stato tratto a giudizio), è inammissibile la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, né è possibile ipotizzare la regressione del processo alla fase precedente, tanto più che le esigenze difensive possono trovare piena attuazione nel pubblico dibattimento, in cui l'imputato ha facoltà di svolgere compiutamente la propria difesa con istanze e richieste presentate direttamente al giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)