Sez. 2, Sentenza n. 46859 del 11/11/2004 Cc. (dep. 02/12/2004) Rv. 230385 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - omesso interrogatorio | Misura cautelare eseguita dopo la apertura del dibattimento di primo grado - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Regressione del procedimento a seguito della dichiarata nullità degli atti del giudizio - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - omesso interrogatorio
Quando la misura cautelare è eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. Nè l'effettività della garanzia de libertate realizzata con il dibattimento viene meno laddove sia dichiarata la nullità degli atti del giudizio, che rileva nel procedimento incidentale di applicazione della misura se non ai limitati fini di determinare una nuova decorrenza dei termini custodiali massimi di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)