Sez. 3, Sentenza n. 10976 del 12/10/1984 Ud. (dep. 13/12/1984) Rv. 167014 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI NON CONFORMI ALLA LEGGE - SOGGETTI ATTIVI DEL REATO QUALI INDIVIDUATI DAGLI ARTT. 21, 22 E 23 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - CRITERIO - FATTISPECIE: VICE PRESIDENTE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI NON CONFORMI ALLA LEGGE - SOGGETTI ATTIVI DEL REATO QUALI INDIVIDUATI DAGLI ARTT. 21, 22 E 23 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - CRITERIO - FATTISPECIE: VICE PRESIDENTE.*
Gli artt. 21, 22 e 23 legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sanciscono condotte criminose a carico di "chiunque", cioè di "coloro che effettuano scarichi" non conformi alla legge. Pertanto, rispondono dei reati previsti dalla legge citata tutti i soggetti che, di fatto, esercitano funzioni di amministrazione e di gestione. (nella specie è stata ritenuta la penale responsabilità del Vice Presidente dell'insediamento produttivo inquinante). (Conf mass n 160777).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 22 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)