Sez. 3, Sentenza n. 8633 del 13/06/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160777 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DESTINATARI DELLA NORMA IN MATERIA DI EFFETTUAZIONE DI SCARICHI - SOCIETÀ - DESTINATARI DELLA NORMA: AMMINISTRATORE, DIRETTORE GENERALE, PERSONA SPECIFICAMENTE INCARICATA - FATTISPECIE: DIRETTORE GENERALE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DESTINATARI DELLA NORMA IN MATERIA DI EFFETTUAZIONE DI SCARICHI - SOCIETÀ - DESTINATARI DELLA NORMA: AMMINISTRATORE, DIRETTORE GENERALE, PERSONA SPECIFICAMENTE INCARICATA - FATTISPECIE: DIRETTORE GENERALE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, con la espressione "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi...", di cui all'art. 21, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, il legislatore ha inteso riferirsi a "qualsiasi persona" che, avendo il potere di disporre, effettui scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della citata legge. Nel caso di società, destinatari della norma di cui all'art. 21 sono, avuto riguardo ai rispettivi poteri e mansioni: l'amministratore della società, il direttore generale, che sovraintende al funzionamento dell'impresa nel suo complesso e quindi anche agli scarichi (e la responsabilità dell'uno non esclude quella dell'altro); colui, al quale, eventualmente, sia stato conferito, nella organizzazione dell'impresa, specifico incarico di presiedere a tale incombenza. (fattispecie relativa a ritenuta responsabilità di direttore generale). (V mass nn 147502, 152639).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)