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Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 20/07/1976 (Rv. 381629 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ESECUZIONE AD OPERA DEL CHIAMATO PER GARANZIA PROPRIA - RAPPORTI TRA ATTORE E CONVENUTO GARANTITO - DECORRENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381629-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ESECUZIONE AD OPERA DEL CHIAMATO PER GARANZIA PROPRIA - RAPPORTI TRA ATTORE E CONVENUTO GARANTITO - DECORRENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*

La chiamata in giudizio di un terzo per garanzia propria da luogo ad una causa dipendente da quella principale e tale dipendenza persiste, nel giudizio di appello, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, in quanto l'attore soccombente deve impugnare la sentenza anche nei confronti del garante chiamato in causa, al fine di consentire al convenuto di riproporre in Sede di gravame la sua domanda in garanzia a norma dell'art 346 cod civ. ne consegue che, nell'ipotesi considerata, la notifica della sentenza eseguita nei confronti dell'attore dal chiamato in causa fa decorrere il termine d'impugnazione anche nei rapporti fra l'attore ed il convenuto garantito. (V 2950/74, mass n 371399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)