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Sez. 2, Sentenza n. 2950 del 19/10/1974 (Rv. 371399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PARTI DIVERSE DA QUELLA ALLA QUALE LA SENTENZA E STATA NOTIFICATA - LIMITI. *
Stato
decisa il 1974-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PARTI DIVERSE DA QUELLA ALLA QUALE LA SENTENZA E STATA NOTIFICATA - LIMITI. *

La notificazione di una sentenza, ancorche eseguita ad istanza di uno solo dei soggetti del giudizio, vale a far decorrere, nei confronti della parte a cui e fatta, il termine per la proposizione dei gravami nei confronti di tutte le altre parti. Tale regola trova pero il suo limite nel fatto che la controversia incide in un unico rapporto sostanziale e processuale, ovvero in rapporti inscindibili. (V 1460'74, mass n 369554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)