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Sez. 1, Sentenza n. 18538 del 02/08/2013 (Rv. 628041 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE
Stato
decisa il 2013-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628041-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

In tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)