Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 05/09/2006 (Rv. 592112 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | - Revisione - Decorrenza della variazione - Dalla data della domanda di revisione - Fondamento - Conseguenze in tema di interpretazione del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza ex art. 9 l. n. 898 del 1970 - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In caso di revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l'art. 445 cod. civ. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell'entità della somministrazione di denaro connessa a uno "status" (di coniuge divorziato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. (Principio utilizzato dalla Suprema Corte a conferma dell'interpretazione di un titolo esecutivo, nel giudicare - con riguardo ad un'opposizione all'esecuzione forzata - di un motivo di ricorso, con il quale ci si doleva che il giudice di merito avesse considerato non riconosciuta retroattivamente, rispetto al momento del ricorso per la modifica, la debenza degli importi corrispondenti all'adeguamento di un assegno divorzile, da parte di un titolo esecutivo, rappresentato da un'ordinanza ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, con cui era stato disposto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento sulla base della variazione I.S.T.A.T. annuale intervenuta fra il momento della scadenza del primo anno dal riconoscimento dell'assegno in sede divorzile e quello della scadenza dell'anno in cui l'ordinanza era stata pronunciata).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)