Sez. 4, Sentenza n. 1576 del 20/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211642 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Revoca della confisca già disposta - Esclusione - Ragioni: non rientra tra gli effetti penali della condanna.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
L'"abolitio criminis" operata attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice non fa venire meno la confisca già disposta in quanto questa non rientra tra gli effetti penali della condanna.(Fattispecie di confisca del motoveicolo per violazione dell'art. 116, comma 13, nuovo codice della strada, dichiarato incostituzionale con sentenza n.3 del 1997).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 com. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 30, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)