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Sez. U, Sentenza n. 2 del 28/01/1998 Cc. (dep. 23/03/1998) Rv. 210113 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Revoca della disposta confisca - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210113-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Poiché, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venir meno di tale effetto in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2 cod. pen., con la sentenza dichiarativa della prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 708 cod. pen., la quale era passata in giudicato precedentemente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale - Corte cost. 2 novembre 1996 n. 370 - di quest'ultima disposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)