Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002 (Rv. 559172 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - DENUNZIA | Contratto integrativo aziendale - Scadenza - Rinnovo tacito - Applicabilità delle clausole dopo la scadenza - Possibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dopo la scadenza del contratto integrativo aziendale tacitamente rinnovato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - DENUNZIA
Allorquando un accordo collettivo, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, preveda la possibilità di assunzione a tempo determinato sino alla data di rinnovo del contatto integrativo aziendale, ai fini della individuazione di tale data deve aversi riguardo al rinnovo effettivo dell'accordo e non anche al rinnovo tacito dello stesso, il quale, concretizzandosi in una mera proroga del termine, non implica alcuna nuova trattativa né la ricerca di nuovi e diversi equilibri, che caratterizzano la conclusione di ogni contratto o accordo sindacale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto validamente stipulato un contratto a tempo determinato pur dopo la scadenza di un accordo integrativo aziendale, che tale possibilità contemplava, rilevando che altro è il rinnovo effettivo dell'accordo, altro è il rinnovo tacito, non preclusivo della perdurante operatività delle clausole in esso contenute).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)