Sez. L, Sentenza n. 14613 del 10/11/2000 (Rv. 541563 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - DENUNZIA | Contratto integrativo aziendale - Scadenza - Successiva spontanea applicazione - Rinnovo tacito - Trasformazione a tempo indeterminato con facoltà di recesso unilaterale - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - DENUNZIA
Il contratto integrativo aziendale che venga applicato - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - dopo lo spirare del termine finale (nella specie triennale) spontaneamente da entrambe le parti contraenti (datore di lavoro e lavoratori) senza che esse abbiano manifestato esplicitamente o implicitamente il loro intento di ritenerlo vincolante per altro termine di eguale durata, si trasforma in contratto (integrativo aziendale) a tempo indeterminato, risolvibile a seguito di recesso unilaterale di ciascuna delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)