Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 03/03/1989 (Rv. 462079 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - MERA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO ALL'ASSICURATORE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - COSTITUZIONE IN MORA DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DI INDENNIZZO - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - MERA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO ALL'ASSICURATORE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - COSTITUZIONE IN MORA DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DI INDENNIZZO - SUSSISTENZA.*
La semplice comunicazione o denuncia, da parte dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta di risarcimento del danneggiato non vale da sola a costituire in mora l'assicuratore, che non è tenuto a pagare l'indennizzo prima che il suo debito sia divenuto liquido ed esigibile per accertamento negoziale o giudiziale: tale comunicazione ha solo l'effetto di produrre la sospensione della prescrizione del credito di indennizzo, venuto ad esistenza con la richiesta di risarcimento del danneggiato, come prescrive l'art. 2952 cod. civ.. (V 820/70, mass n 346155; (Conf 17/78, mass n 389299).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)