Sez. 3, Sentenza n. 820 del 25/03/1970 (Rv. 346155 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - INTERESSI DOVUTI ALL'ASSICURATORE - INTERESSI DOVUTI DALL'ASSICURATO AL DANNEGGIATO - DECORRENZA - DIFFERENZE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - INTERESSI DOVUTI ALL'ASSICURATORE - INTERESSI DOVUTI DALL'ASSICURATO AL DANNEGGIATO - DECORRENZA - DIFFERENZE.*
L'assicuratore della responsabilita civile non e tenuto a pagare prima che il suo debito sia divenuto liquido ed esigibile, per accertamento negoziale o giudiziale, e solo da questo momento decorrono a carico di lui, sul corrispondente credito dell'assicurato, gli interessi corrispettivi, anche se essi, aggiunti alle indennita dovute, superino il massimale di polizza invece gli interessi compensativi, dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato decorrono normalmente dal giorno del fatto illecito, ed incontrano anch'essi, come le altre voci di indennizzo, il limite di rimborso rappresentato dai massimali contrattualmente pattuiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)