Sez. 2, Sentenza n. 6432 del 17/01/1986 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173249 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE DAI CORREI - ESTREMI PER LA APPLICAZIONE - IPOTESI DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE DAI CORREI - ESTREMI PER LA APPLICAZIONE - IPOTESI DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
La condizione comune ed imprescindibile posta dalla legge per riconoscere le attenuanti di cui ai commi quarto e quinto dello art. 630 cod. pen. è la "dissociazione degli altri". Ciò sta a significare, anzitutto, che si presuppone che si versi in un'ipotesi di reato associativo o, comunque, plurisoggettivo (non interessa qui il caso dell'unico agente o di più agenti che rinneghino, tutti, l'Azione delittuosa), e che uno o più concorrenti - volontariamente anche se non spontaneamente - receda, o recedano, dal pactum sceleris che lo vincola, o li vincola, agli altri. Nel caso del quarto comma, la dissociazione deve estrinsecarsi in concreto nella liberazione dell'ostaggio, non determinata dal conseguimento del prezzo del riscatto, e deve, quindi, esser tale da vincere la resistenza, attiva o tacita, dei correi o da neutralizzarla in qualsiasi modo. Quindi la semplice restituzione alla libertà dell'ostaggio, dopo il pagamento del prezzo della liberazione, non è indice di dissociazione, perché tale non può considerarsi l'adempimento della obbligazione contratta dai sequestratori.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)