Sez. 2, Sentenza n. 2822 del 15/01/1988 Ud. (dep. 03/03/1988) Rv. 177774 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE - UNICO AGENTE O GRUPPO NELLA SUA INTEREZZA CHE LIBERA INCONDIZIONATAMENTE IL SEQUESTRATO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE - UNICO AGENTE O GRUPPO NELLA SUA INTEREZZA CHE LIBERA INCONDIZIONATAMENTE IL SEQUESTRATO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
In tema di dissociazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione è applicabile l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 630 cod. pen., anche quando sia l'unico agente o il gruppo nella sua interezza a liberare incondizionatamente il sequestrato. (nella specie è stata ritenuta inapplicabile l'attenuante per essere stato liberato il sequestrato con la promessa del successivo pagamento del riscatto). (V mass n 171559; (V mass n 173805; (V mass n 173249).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)