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Sez. L, Sentenza n. 2107 del 22/02/1993 (Rv. 481026 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere | Procedimento promosso dal lavoratore infortunato contro il datore di lavoro - Intervento volontario dell'I.N.A.I.L. - Notificazione al procuratore del convenuto - Effetto interruttivo della prescrizione triennale dell'azione ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Condizione - Inammissibilità dell'intervento successivamente dichiarata - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481026-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere

Nell'ipotesi di intervento volontario dell'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 419 cod. proc. civ., nel procedimento promosso dal lavoratore infortunato contro il datore di lavoro, la notificazione al procuratore del convenuto dell'atto di intervento dell'Istituto, con la domanda di pagamento delle somme dovute ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965, è idonea, come atto di costituzione in mora ex art. 2943 cod. civ., ad interrompere la prescrizione triennale dell'azione spettante all'Istituto contro il medesimo datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio, ove risulti che questi sia venuto a conoscenza di tale atto, ancorché nel giudizio venga dichiarata l'inammissibilità dell'intervento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)