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Sez. L, Ordinanza n. 33835 del 21/12/2024 (Rv. 673312-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Natura bifasica - Verifica della competenza per territorio - Rilevabilità dell’incompetenza nella fase di opposizione ad ATP - Inammissibilità - Ragioni. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673312-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. ha natura contenziosa bifasica, diversa da quella dell'accertamento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., e il tribunale deve verificare la propria competenza territoriale già nella prima fase sommaria, mentre il rilievo dell'incompetenza è precluso nella fase di opposizione, atteso che, stante l'identità dell'oggetto del giudizio nelle due fasi, nella seconda il giudice non può negare quella competenza per territorio che ha dato per presupposta, decidendo il merito della domanda all'esito della prima.

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)