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Sez. L, Ordinanza n. 11421 del 28/04/2026 (Rv. 678741-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ricorso in opposizione - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Concessione di termine per il rinnovo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678741-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'omessa notifica del ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ai sensi del comma 6, e del decreto di fissazione di udienza, non determina alcuna decadenza, non essendo previsto un termine perentorio e stante la natura non impugnatoria del giudizio che si instaura a seguito della dichiarazione di dissenso, né, dunque, l'improcedibilità del ricorso, potendo, invece, dar luogo alla concessione di un termine, perentorio, per il rinnovo della notifica.

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)