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Sez. L, Sentenza n. 3537 del 13/02/2013 (Rv. 625243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Obbligo di previa informazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria - Contenuto - Motivi del trasferimento - Nozione - Ragioni giustificatrici del trasferimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In materia di trasferimento d'azienda, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nel prevedere l'obbligo del cedente e del cessionario di comunicare, tempestivamente e per iscritto, alle organizzazioni sindacali - oltre alla data del trasferimento, alle conseguenze per i lavoratori e alle eventuali misure nei confronti degli stessi - i motivi della cessione, non impone anche di indicare, nell'atto, le ragioni giustificatrici della decisione, assolvendo la suddetta comunicazione a sole finalità informative, allo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di scegliere se richiedere o meno l'esame congiunto e, in caso positivo, di parteciparvi in modo informato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)