Sez. L, Sentenza n. 21430 del 21/10/2015 (Rv. 637499 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Obblighi di comunicazioni alle organizzazioni sindacali - Destinatari - Prima e dopo la modifica normativa di cui al d.lgs. n. 18 del 2001 - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In materia di trasferimento d'azienda, la comunicazione prevista dall'art. 47, comma 1, della legge n. 428 del 1990, anteriormente alla modifica apportata con il d.lgs. n. 18 del 2001, va effettuata, se presenti, alle rappresentanze sindacali costituite ai sensi dell'art. 19 st.lav. e alle relative associazioni di categoria e, se non presenti, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, mentre a seguito dell'intervenuta modifica normativa, sono destinatarie della comunicazione le RSU o le RSA costituite ai sensi dell'art. 19 st.lav. nelle unità produttive interessate dal trasferimento e i sindacati di categoria che hanno stipulato - o che abbiano partecipato alle relative trattative - un contratto collettivo "normativo" applicato nelle medesime unità produttive, e, in mancanza, i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Costituzione art. 39, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)