Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv. 656921 - 02)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale scolastico - Servizio prestato preruolo - Trattamento retributivo "ad personam" ex art. 2, comma 2, del c.c.n.l. del 4 agosto 2011 - Limitazione al personale assunto a tempo indeterminato - Contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/2011 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)