Sez. L - , Sentenza n. 31150 del 28/11/2019 (Rv. 655986 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Servizio effettivo prestato - Riconoscimento - Necessità.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 569, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 570, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)