Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 19/03/2003 (Rv. 561246 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Capitolato speciale per appalto di opere pubbliche - Clausola di fissazione del termine per i pagamenti - Carattere vessatorio - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di condizioni generali di contratto, l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. ha carattere tassativo, di guisa che è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica. Ne consegue che la fissazione del termine per i pagamenti, inserita in un capitolato speciale relativo ad appalto di opere pubbliche, non rientra, né per contenuto, né per oggetto, tra le ipotesi normativamente previste come vessatorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)