Sez. L, Sentenza n. 4084 del 06/12/1974 (Rv. 372702 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - LIMITAZIONI CON REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CERTIFICATO DI CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA - TERMINE PERENTORIO DI TRE GIORNI - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - ILLEGITTIMITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - LIMITAZIONI CON REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CERTIFICATO DI CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA - TERMINE PERENTORIO DI TRE GIORNI - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - ILLEGITTIMITA.*
L' INAM non puo con proprio regolamento apportare esclusioni o riduzioni delle prestazioni assicurative specificate nella legge 11 gennaio 1943 n 138. E pertanto illegittimo l'Obbligo imposto dall' istituto ai propri assicurati (nel regolamento delle prestazioni economiche agli assicurati) di inviare ad esso istituto entro il termine perentorio di tre giorni da quello di scadenza del precedente certificato medico, il certificato attestante la continuazione della malattia (gia a suo tempo constatata dal medico curante come idonea a produrre incapacita lavorativa del lavoratore interessato), pena, in caso di inosservanza, o di ritardata osservanza di tale adempimento, da parte dell'assicurato infermo, la perdita dell'indennita di malattia per il tempo di mancato o ritardato invio della certificazione in parola all'ente assistenziale.*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)