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Sez. L, Sentenza n. 6350 del 04/12/1984 (Rv. 437947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 6 LEGGE N. 138 DEL 1943 - DINIEGO TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE SUINDICATE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 6 LEGGE N. 138 DEL 1943 - DINIEGO TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE SUINDICATE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, che contiene l'integrale disciplina dell'indennità di malattia, non prevede affatto - neppure nella norma di rinvio alla contrattazione collettiva di cui al quarto comma - l'adottabilità di misure di tipo sanzionatorio che si risolvano in un diniego totale o parziale del diritto alla prestazione secondo la disciplina del contratto collettivo del 3 gennaio 1939, che, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del d.l.lt.23 novembre 1944 n. 369, è restato in vigore anche dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo. Pertanto, le ipotesi di esclusione o limitazione del diritto alla prestazione in oggetto non possono ritenersi validamente ed efficacemente introdotte con atto diverso dalla legge o da norme a questa equiparate, né il contratto corporativo può ormai contenere legittimamente clausole di limitazione o addirittura di esclusione (art. 32) del diritto all'indennità. (nella specie, per il rifiuto di sottoporsi alla visita del medico di controllo). (V 3750/80, mass n 407601; (V 3749/80, mass n 407600; (V 2260/79, mass n 398606; (V 518/78, mass n 389820; (V 518/78, mass n 389821; (V 145/78, mass n 389444; (V 4084/74, mass n 372702).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 32, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)