Sez. L, Sentenza n. 4373 del 13/04/1993 (Rv. 481813 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Indennità | Di buonuscita - Calcolo - Indennità integrativa speciale - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Indennità
Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 823 (riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato) e dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente delle Ferrovie dello Stato), norme la cui questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. è stata dalla Corte Costituzionale dichiarata manifestamente inammissibile (tenuto conto della propria precedente sentenza n. 220 del 1988) con ordinanza n. 291 del 1989, l'indennità integrativa speciale non rientra nella base di computo dell'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)