Sez. 2, Sentenza n. 15366 del 05/12/2001 (Rv. 550863 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Le pronunce sulla sola competenza (nella specie, ordinanza) sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza che si configura, quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva su detta materia. Ne consegue che, in dette ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione di quest'ultimo in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art.47, comma secondo, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)