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Sez. 4, Sentenza n. 91 del 11/12/2015 Ud. (dep. 07/01/2016) Rv. 265566 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Decreto penale di condanna - Estinzione del reato per decorso dei termini di cui all'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen. - Preclusione soggettiva di cui all'art. 59, lett a) L.689 del 1981 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265566-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il divieto di sostituzione della pena detentiva, previsto dall'art. 59 comma secondo, lett. a), della legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, viene meno qualora il terzo reato, in relazione al quale era stato emesso decreto penale di condanna, risulti estinto ai sensi dell'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)