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Sez. 3, Sentenza n. 2254 del 06/06/1975 (Rv. 376056 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CON LE FORME PREVISTE DALL'ART 143 COD PROC CIV A PERSONA REGOLARMENTE ISCRITTA ALL'ANAGRAFE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA APPLICABILE - EVENTUALE IRREPERIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376056-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CON LE FORME PREVISTE DALL'ART 143 COD PROC CIV A PERSONA REGOLARMENTE ISCRITTA ALL'ANAGRAFE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA APPLICABILE - EVENTUALE IRREPERIBILITA - CONSEGUENZE.*

Una Forma di notificazione che presuppone non conosciuti ne la residenza ne la dimora ne il domicilio di una persona non puo essere valida nei confronti di colui la cui residenza risulti invece regolarmente registrata all'Anagrafe e cioe portata a conoscenza dei terzi attraverso la pubblicita prevista dalla legge e resa opponibile all'interessato. In tal caso, l'alternativa che si pone e solo fra la notificazione nella residenza, dimora o domicilio reali, se conosciuti, e la notificazione nel luogo risultante dalla registrazione; salvo giovarsi, se il destinatario e le altre persone legittimate alla recezione dell'atto risultino irreperibili, del disposto di cui all'art 140 cod proc civ. (V 2336/72, mass n 359715).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)