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Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 11/07/1972 (Rv. 359715 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA ANAGRAFICA OPPONIBILE AL DESTINATARIO - NOTIFICAZIONE A TALE RESIDENZA - LEGITTIMITA - NON COINCIDENZA CON LA RESIDENZA DI FATTO - IRRILEVANZA - RICORSO ALLA NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - IRREPERIBILITA DEL DESTINATARIO - RICORSO ALLA NOTIFICAZIONE EX ART 140 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1972-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359715-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA ANAGRAFICA OPPONIBILE AL DESTINATARIO - NOTIFICAZIONE A TALE RESIDENZA - LEGITTIMITA - NON COINCIDENZA CON LA RESIDENZA DI FATTO - IRRILEVANZA - RICORSO ALLA NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - IRREPERIBILITA DEL DESTINATARIO - RICORSO ALLA NOTIFICAZIONE EX ART 140 COD PROC CIV.*

Ai fini della notifica, se la residenza del destinatario risulta da una registrazione anagrafica a lui opponibile, non puo definirsi sconosciuta e di conseguenza non puo farsi ricorso all'art 143 cod proc civ, ancorche la situazione di fatto non corrisponda a quella emergente dal dato anagrafico. In tal caso l'alternativa si pone tra la notificazione nella residenza, dimora o domicilio, se sono conosciuti e la notificazione del luogo risultante dalla registrazione; salvo giovarsi, se il destinatario e le altre persone legittimate alla ricezione dell'atto sono irreperibili, del disposto dell'art 140 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)