Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 25/05/1978 (Rv. 392004 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE CON AGGIUNTE E VARIANTI COSTITUENTI SEMPLICI CHIARIMENTI - VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE CON AGGIUNTE E VARIANTI COSTITUENTI SEMPLICI CHIARIMENTI - VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alterarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, adeguatamente motivato, non e censurabile in Cassazione, rientrando nello apprezzamento di fatto del giudice di merito. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la prestazione del giuramento - espresso i Forma negativa - per il solo fatto che il giurante aveva prospettato una situazione giuridica diversa da quella inserita nella formula, senza valutare l'eventuale valore sostanziale dell'aggiunta, sotto la specie dell'estensione o della Rilevanza esclusiva della precisazione). (V 2269/75, mass n 376084; (V 261/74, mass n 367892; (V 894/72, mass n 357133; (V 979/70, mass n 346453).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)