Sez. 1, Sentenza n. 979 del 10/04/1970 (Rv. 346453 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIURANTE - PRESTAZIONE O MENO DEL GIURAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIURANTE - PRESTAZIONE O MENO DEL GIURAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stabilire, nel caso che siano state apportate dal giurante aggiunte o varianti alla formula del giuramento deferitogli, se questo debba considerarsi prestato oppure no, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, ove la motivazione sia scevra da errori logici o giuridici. (V 755-67, massima n 326819 288-67, massima n 326092).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)